Fondo Sociale per il Clima: uno sguardo d’insieme
La Commissione Europea ha istituito il Fondo Sociale per il Clima (SCF), una misura pensata per mitigare gli effetti economici e sociali della transizione verso la neutralità climatica, in particolare per le famiglie vulnerabili, gli utenti dei trasporti e le microimprese.
Introdotto all’interno del pacchetto “Fit for 55“, insieme al sistema ETS2, che obbliga le imprese a compensare le loro emissioni di CO2, il Fondo avrà il compito di finanziare interventi strutturali, miglioramenti nell’efficienza energetica e progetti di mobilità sostenibile, con un investimento complessivo di circa 86,7 miliardi di euro da qui al 2032.
Gli Stati membri potranno utilizzare il fondo per finanziare interventi strutturali e investimenti che migliorano l’efficienza energetica, rinnovano gli edifici, promuovono l’uso di energie rinnovabili e favoriscono soluzioni di mobilità a basse o zero emissioni. Una parte delle risorse sarà destinata anche al sostegno temporaneo del reddito per le persone più vulnerabili.
Per accedere ai fondi del SCF, gli Stati membri dovranno presentare entro giugno 2025 un Piano Sociale Climatico Nazionale. Questi piani, redatti in consultazione con autorità locali, sociali, e civili, dovranno descrivere misure e investimenti diretti al raggiungimento degli obiettivi menzionati. Ogni piano dovrà includere una stima degli effetti dei prezzi aumentati derivanti dall’ETS2 su famiglie e microimprese, identificando quelle che potrebbero avere diritto al supporto del Fondo.
Una microimpresa sarà considerata vulnerabile solo se dipende in modo significativo dall’uso di combustibili in edifici o nei trasporti, e se non ha mezzi per ridurre tale consumo. Questo permetterà alla Commissione Europea di valutare se le misure proposte siano appropriate per la situazione socio-economica di ciascun paese.
I Piani dovranno anche definire obiettivi, destinatari, fasi di attuazione e le autorità responsabili per l’implementazione e il monitoraggio. Sarà possibile inserire attività di sensibilizzazione, consulenza e formazione per promuovere soluzioni efficienti e sostenibili.
Gli Stati membri potranno includere nel piano anche misure di assistenza tecnica, purché non superino il 2,5% dei costi complessivi stimati.
Il Piano Sociale Climatico dovrà essere coerente anche con altri impegni nazionali, come il Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, i programmi di coesione, e i piani di ripresa e resilienza. Inoltre, le misure finanziate dal SCF dovranno essere nuove o estensioni di misure già esistenti, ma non devono riguardare costi o lavori precedenti al 30 giugno 2024.
Infine, il Fondo sosterrà solo misure che rispettano il principio “non arrecare danno significativo” (DNSH), che garantisce che le iniziative siano compatibili con gli obiettivi climatici dell’UE. La Commissione Europea monitorerà l’efficacia dei piani e l’impatto duraturo delle misure, assicurandosi che siano allineati agli obiettivi climatici per il 2030 e alla neutralità climatica entro il 2050. La valutazione dei piani avverrà entro cinque mesi dalla presentazione.
La Commissione ha emesso delle linee guida tecniche sull’applicazione del principio DNSH poiché la compatibilità con gli obiettivi climatici dell’UE a livello di piano non è sufficiente per dimostrare la conformità al principio DNSH.
Infine, è stato lanciato anche uno Strumento di Supporto Tecnico per aiutare gli Stati membri nella redazione dei loro piani.
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